Il Vice-Sindaco ordina:
- che ad esclusione delle zone autorizzate ed attrezzate a campeggio, nell‘intero territorio comunale è vietato ogni forma di campeggio;
- l‘allontanamento immediato dal logo abusivamente occupato con l‘eliminazione di ogni ingombro installato e la bonifica del terreno ai fini igenici.
I contravventori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, fermo restando l’obbligo del ripristino e della pulizia dei luoghi e di liberare immediatamente l’area. Per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le norme previste nella legge del 24.11.1981, n. 689.
Oltre alle sopra citate sanzioni amministrative in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza si procederà alla denuncia ai sensi dell’art. 650 C.P. all’Autorità Giudiziaria.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza gli agenti e funzionari delle forze di polizia statali e locali.
ulteriori informazioni nella rubrica "albo pretorio" (ordinanze)